Art. 10.
(Risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo).

      1. Al fine di dare attuazione agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e di conseguire l'obiettivo di un ammontare di risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo pari allo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo entro l'anno 2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è assicurata l'erogazione di tali risorse secondo tempi e modalità stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.